Facendo seguito a quanto comunicato il 7 luglio con ns. nota 2023/07/03 a cui non si è mai ricevuto risposta si sollecita un intervento per dirimere la questione relativa alla legittimità di rivestire cariche statutarie interne alle APCSM da parte di carabinieri in congedo.
Per quanto sopra, al fine di fornire un quadro dettagliato ed esaustivo della problematica, si rende necessario chiarire quanto segue.
Il carabiniere che cessa dal servizio permanente per raggiunto limite di età, avendo raggiunto il 60° anno di età non è più parte della forza effettiva dell’Arma dei Carabinieri, viene collocato in congedo, uno status militare attenuato nel quale l’interessato non è nella pienezza delle funzioni militari, con tutti i diritti e i doveri connessi, ma partecipa soltanto di alcuni obblighi e gode ancora di alcune prerogative formali.
A mente dell’art. 1 comma 2 della Legge n. 46 del 2022, “[i]l diritto di libera organizzazione sindacale, di cui all’articolo 39 della Costituzione, è esercitato dagli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare, con esclusione del personale della riserva e in congedo, nel rispetto dei doveri e dei principi previsti dall’articolo 52 della Costituzione” e a norma dell’art. 8 della medesima Legge, “Le cariche nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive, rispettando il principio di parità di genere, e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nelle Forze di polizia a ordinamento militare, e da militari in ausiliaria iscritti all’associazione stessa”.
Ne consegue che il militare in quiescenza non possiede più i requisiti necessari per essere iscritto ad una associazione professionale a carattere sindacale delle Forze armate ai sensi della normativa vigente e, tanto più, per rivestire una carica rappresentativa della stessa.
Occorre specificare che l’istituto dell’ausiliaria, cui fa riferimento l’art. 8 della L. n. 46 del 2022, consiste in quella forma particolare disciplinata dall’art. 2229 del codice dell’ordinamento militare (D. Lgs. n. 66/2010), che implica la permanenza in servizio ed è comunque istituto il cui accesso è precluso agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri. Tale fattispecie è quindi diversa dall’ausiliaria tout court, che avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, disciplinata invece dall’art. 992.
Giova delineare le differenze essenziali tra i due istituti, proprio partendo dall’ultimo citato.
Oltre al congedo ordinario illimitato, vi è, infatti, un ulteriore status in cui il personale militare che cessa dal servizio permanente può essere collocato, e cioè il congedo nella posizione di ausiliaria, che consente all’Amministrazione di disporre del personale della relativa categoria per un periodo massimo di cinque anni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, d. lgs. n. 165/1997. Per tale periodo, il militare in congedo manifesta la propria disponibilità a prestare servizio nell’ambito del comune o della provincia di residenza presso l’Amministrazione di appartenenza o altra, a seguito di richiamo in servizio disposto con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica. Durante l’ausiliaria, il personale percepisce regolarmente il trattamento pensionistico, che sarà riliquidato al termine di essa, oltre che una specifica indennità.
Non v’è dubbio che il personale in tale tipologia di ausiliaria sia personale in congedo, quindi escluso dal godimento del diritto di libera organizzazione sindacale. Ciò emerge incontestabilmente dalla lettera delle disposizioni del codice dell’ordinamento militare (D. Lgs. n. 66/2010): l’art. 880, rubricato “Categorie di personale in congedo”, afferma che: “1. I militari in congedo appartengono a una delle seguenti categorie: a) ausiliaria; ……….. 2. L’ausiliaria riguarda il personale collocato nel congedo dal servizio permanente.”; e poi l’art. 924 (“Raggiungimento dei limiti d’età”) dispone: “1. I militari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del 60° anno di età, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti. 2. Il militare che ha raggiunto i limiti d’età indicati dal presente codice, in relazione al ruolo di appartenenza e al grado rivestito, cessa dal servizio permanente ed è collocato in congedo. 3. Il militare può essere collocato in congedo nella riserva o, nei casi previsti, in ausiliaria, oppure, se non conserva l’idoneità al servizio militare incondizionato, in congedo assoluto”; e ancora l’art. 992, intitolato “Collocamento in ausiliaria”, statuisce: “1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito o a domanda, ai sensi dell’articolo 909, comma 4. 2. Il personale militare permane in ausiliaria per un periodo di 5 anni. 3. All’atto della cessazione dal servizio, il personale è iscritto in appositi ruoli dell’ausiliaria, da pubblicare annualmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ……”.
Ciò detto, attraverso una lettura coerente e sistematica delle disposizioni della L. n. 46 del 2022, alla luce del dato in base al quale l’art. 1 esclude dalle associazioni sindacali militari il personale in congedo, non si può non concludere che l’ausiliaria cui fa riferimento l’art. 8 è quella disciplinata dall’art. 2229 del D.Lgs. n. 66/2010, che implica la permanenza nel servizio effettivo.
L’articolo in parola prevede, in via transitoria, e fino al 31.12.2024, la possibilità di optare per il collocamento in ausiliaria per gli ufficiali e sottufficiali unicamente dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare e non anche per quelli dell’Arma dei Carabinieri, che ne facciano domanda e che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età (comma 1) o con 40 anni di servizio effettivo; anche tale istituto, non rilevante nel caso di specie, prevede gli stessi limiti di quello sopra delineato: “3. Il collocamento in ausiliaria di cui al comma 1 è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei limiti di età” (comma 3).
L’art. 8 della L. n. 46 del 2022 non può quindi che essere inteso nel senso che l’assunzione delle cariche sociali (e perciò la partecipazione alle associazioni professionali a carattere sindacale) è consentita solo ai militari in servizio (non in congedo) e ai militari dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare che, prima di raggiungere l’età pensionabile, abbiano optato per l’ausiliaria ex art. 2229.
Ad ulteriore conferma della conclusione in base alla quale l’ausiliaria cui fa riferimento l’art. 8 della L. n. 46 del 2022 è quella provvisoria di cui all’art. 2229 del D.Lgs. n. 66/2010, preclusa ai membri della Arma dei Carabinieri, soccorre la previsione in base alla quale l’art. 13 della stessa Legge richiede, come requisito per essere riconosciuta come associazione professionale sindacale militare rappresentativa a livello nazionale, il raggiungimento di un numero di iscritti non inferiore al 3% o al 4% della forza effettiva complessiva della/e Forza/e di riferimento, con una formulazione letterale che esclude i soggetti in congedo. Inoltre, lo stesso articolo specifica che, ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,5% dello stipendio, non anche della pensione.
Orbene, è acclarato che chi si trovi in quiescenza, non più attivo in servizio effettivo all’Arma perché in congedo, non possiede i requisiti richiesti dalla L. n. 46 del 2022 per appartenere e rivestire cariche statutarie nelle APCSM, con conseguente nullità, per violazione degli artt. 1 e 8 della suddetta Legge, di ogni nomina a carica sindacale da parte degli organi statutari della propria associazione.
Per quanto sopra si rinnova l’invito ad emettere un’interpretazione autentica in ordine alle previsioni di cui all’articolo 8 comma 1 della Legge 46 del 2022, specificando se i carabinieri posti in congedo per limite di età, ancorchè in ausiliaria ma non in servizio attivo, possano associarsi alle APCSM dell’Arma e, eventualmente, ricoprire cariche statutarie all’interno delle stesse.