L’emolumento accessorio del compenso straordinario, più semplicemente definito straordinario, è disciplinato dai contratti per quanto riguarda la natura dell’importo, mentre le modalità di erogazione vengono rimandate per lo più alla discrezionalità della linea di comando.
Purtroppo, senza regole univoche in materia, le applicazioni in materia sono le più disparate, con frequente disuguaglianza di trattamento fra il personale a seconda dell’interpretazione data.
Prova tangibile di quanto sopra è la recente circolare 35/36-2-2021 del 7 febbraio 2022 dell’Ufficio trattamento Economico di codesto Comando Generale, ultima di una serie di richiami in materia che evidenziano problematiche lungi dall’essere risolte nonostante si ripetano da tempo.
In tutte le Amministrazioni Pubbliche a carattere civile vengono coinvolti i Sindacati per trattare tale tematica, proprio al fine di garantire equità di trattamento in ogni senso. E’ appena il caso di evidenziare come l’emolumento possa diventare facile terreno di conquista per chi ne voglia fare uno strumento di gestione del personale, sia in chiave gratificante che in chiave “punitiva”.
Ma il coinvolgimento dei sindacati nelle Pubbliche Amministrazioni a carattere civile ha anche lo scopo di garantire altri aspetti. Esistono norme a carattere europeo che indicano il tempo massimo di impiego del Lavoratore e i periodi minimi di riposo fra un turno e l’altro che in alcuni casi sembra non siano applicati per coloro che, “assetati” di straordinari, trovano la compiacenza di chi è demandato al controllo.
Per citare un esempio e offrire spunti di riflessione, nel disciolto Corpo forestale dello Stato grazie alla contrattazione di secondo livello (che si auspica venga introdotta anche per l’Arma dei Carabinieri con l’entrata in vigore della legge sull’associazionismo sindacale) era stato definito che la giornata lavorativa fosse al massimo di nove ore con un periodo minimo di intervallo fra un turno e l’altro di almeno dodici ore, per garantire il giusto recupero delle energie psicofisiche, fatto salvo casi specifici o emergenziali da affrontare e valutare sempre al tavolo sindacale. Come se non bastasse erano previste possibilità di esenzione per gli ultracinquantenni, consapevolmente al fatto che con l’avanzare dell’età i tempi di recupero spesso si allungano.
Un accordo che, oltre a tutelare la salute dei Lavoratori, limitava al massimo gestioni dello straordinario che avrebbero potuto assumere connotazione clientelare pur offrendo ogni tipo di garanzia alle parti in causa.
Con le regole del disciolto Corpo Forestale sarebbe impossibile, come avviene in alcuni ambiti dell’Arma, impiegare i militari in maniera sistematica e ripetuta per 10/11 ore al giorno ed oltre. Peraltro il sistematico e massiccio ricorso allo straordinario a beneficio di poche persone evidenzia criticità sia in seno alla gestione del personale che in ordine alle piante organiche, oltre a far suscitare dubbi sull’effettiva resa per impieghi così organizzati.
Nel ribadire che la corretta applicazione delle norme limiterebbe al massimo eventuali strumentalizzazioni per l’accesso al beneficio e garantirebbe il giusto impiego del personale, si sottolinea come un congruo recupero psicofisico, offra garanzie maggiori anche in merito alla sicurezza, propria e dei colleghi.
Per quanto sopra si chiede un’attenta opera di vigilanza sulle regole in materia, evidentemente disattese attesa la periodicità con cui vengono richiamate con circolari interne.
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